Statuto AIMES
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI
Art. 1) - Denominazione – Sede
- E' costituita un'associazione culturale medico-scientifica, denominata "Associazione Italiana di Medicina Sistemica – A.I.M.E.S.”, la denominazione ufficiale potrà essere integrata o cambiata con delibera dell'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- L'Associazione ha sede in Pesaro, attualmente in Galleria dei Fonditori n. 3, la variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto;
- L'Associazione potrà istituire altri sedi operative su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto ai soci e per l'organizzazione di corsi di formazione, convegni e servizi atti a realizzare il proprio scopo sociale, potrà altresì trasferire la sua sede sociale primaria mediante delibera dell'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 2) - Scopo, oggetto e attività
- L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile. Essa opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai soci proposte culturali e attività ricreative;
- L'Associazione ha per scopo, lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione della Medicina Sistemica e del relativo modello di pensiero, con particolare riferimento alla Nutrizione ed alle altre scienze e metodiche con essa interagenti: Medicina Olistica, Medicina Preventiva e Antiaging, Agopuntura, Fisica Quantistica, Biologia Sistemica ed Epigenetica, Programmazione Neuro Linguistica, Psicoterapia, Medicina Ortomolecolare, Omeopatia, Omotossicologia, Odontoiatria Sistemica, Osteopatia Sistemica, Nutraceutica, Fitoterapia, Floriterapia, ecc.;
- Le attività sopra citate verranno perseguite anche attraverso l'attivazione di percorsi formativi per lo sviluppo della cultura nell'ambito del pensiero sistemico, incentrati sulla conoscenza delle recenti ricerche scientifiche in ambito biofisico, biologico, psicologico e medico sistemico, finalizzati alla evoluzione personale e alla consapevolezza interiore;
- Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività qui elencate in modo non tassativo: organizzare, promuovere, patrocinare convegni, congressi, eventi, dibattiti, seminari di informazione e formazione per i soci, i cittadini e istituzioni pubbliche e private, istituire centri di documentazione al servizio dei soci, dei cittadini e delle istituzioni, redigere una rivista- bollettino in materie attinenti gli scopi istituzionali, curare la pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché testi ed altro materiale divulgativo;; partecipare ed associarsi ad altre associazioni aventi scopi analoghi. Potrà altresì noleggiare, locare, acquistare od ottenere in comodato qualsiasi mezzo (scientifico, tecnologico e non) ed attrezzature scientifiche o tecniche che potessero rendersi necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà inoltre ricevere donazioni e lasciti, sottoscrizioni ed eredità, nonchè intraprendere iniziative, anche e solo marginalmente di carattere commerciale, intese a procurare fondi allo scopo di finanziare le attività sociali;
- L'Associazione potrà inoltre costituire, previa deliberazione assembleare, partecipare o collaborare ad altre associazioni, enti o società, sia nazionali che internazionali, aventi scopo affine od analogo, stipulare accordi con le Amministrazioni Pubbliche sia centrali che periferiche per l'espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi.
Art. 3) - Principi ispiratori – Libertà di associazione – Democraticità della struttura - Assenza di fine di lucro
- L'Associazione è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa;
- L'Associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che, condividendo gli scopi di cui all'art. 2 e rispondendo a requisiti di specchiata moralità, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione, e partecipano alla vita associativa portando con continuità il proprio contributo, senza alcuna discriminazione di razza, di sesso, di censo e di età;
- L'Associazione non ha fine di lucro. In particolare, è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto sia nel corso della vita associativa che all'atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ed il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co 190, 1.23/12/1996 n. 662;
- L'Associazione si ispira ai principi di partecipazione volontaria, democraticità della struttura, solidarietà e pluralismo, uniformità del rapporto associativo, sovranità dell'assemblea dei soci, libera eleggibilità degli organi amministrativi, intrasmissibilità della quota o contributo associativo e trasparenza amministrativa, con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie;
- Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;
- La quota associativa è intrasferibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non rivalutabile.
Art. 4) - Durata - Anno sociale
- La durata dell'associazione è illimitata; l'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5) - Affiliazione
- L'Associazione potrà richiedere, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, l'affiliazione ad un Ente o Federazione che convalida finalità e metodi.
TITOLO II: SOCI
Art. 6) - Categorie di Soci
- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione medici, psicologi, odontoiatri, biologi, farmacisti, osteopati, sociologi, fisioterapisti, ma anche cittadini italiani e stranieri, anche privi di qualifica medica o paramedica, Enti pubblici e privati di qualsiasi natura che svolgano attività analoghe e che condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione.
- I soci dell'Associazione si dividono in:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno dato vita all'Associazione;
b) Soci Onorari: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del Consiglio Direttivo in relazione a particolari meriti culturali;
c) Soci Benemeriti: sono coloro che si impegnano, a puro titolo di liberalità, anche una-tantum, ad effettuare erogazioni liberali e/o contributi straordinari a fondo perduto finalizzati a consentire all'Associazione un migliore perseguimento degli scopi associativi;
d) Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, fanno domanda di ammissione alla stessa.
Art. 7) - Diritti dei soci - Uniformità del rapporto associativo
- Tutti i soci dell'Associazione godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri; la differenziazione di cui all'art. precedente è meramente onorifica;
- Tutti i soci godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione con diritto di voto alle Assemblee come previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
- Al socio è altresì riconosciuto il diritto all'elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 16;
- Tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi Sociali. In particolare è diritto di ogni socio:
a) frequentare i luoghi in cui viene esercitata l'attività sociale;
b) partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
c) esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni riguardanti le attività associative;
Art. 8) - Doveri dei Soci
Ogni socio ha il dovere di:
a) accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
b) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri Soci, dei collaboratori dell'Associazione e dei Dirigenti della Stessa;
c) corrispondere le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
d) difendere il buon nome dell'associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
e) rispettare le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali.
Art. 9) - Norme per l'ammissione dei Soci
- Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà:
- presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
- essere di specchiata moralità;
- versare la quota associativa.
- L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a socio dell'Associazione, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità associative e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.;
- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione ed il rilascio delle dichiarazioni di cui al comma 2 il richiedente assume la qualifica di socio all'atto stesso della presentazione della domanda di ammissione, fatta salva la possibilità che il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, non deliberi di rifiutare la richiesta di associazione;
- L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci la quale delibera in merito, sentito il Collegio dei Probiviri, ove istituito.
Art. 10) - Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari
- La qualifica di socio si perde:
a) per recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto; il recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all'osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato;
b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
c) per morosità, a causa del ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa.
- La perdita di qualità di socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
- L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria in caso di esclusione per morosità di cui al comma 1, lettera “c”.
- Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio dei Probiviri ovvero, in sua assenza, il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.
- I provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci debbono essere notificati per iscritto agli interessati. I nomi dei soci dimissionari o radiati verranno affissi all'Albo Sociale e vi rimarranno otto giorni.
- Il socio cessato, escluso o recedente, rimane in ogni caso responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione nel periodo di permanenza del vincolo associativo.
TITOLO III: ORGANI SOCIALI
Art. 11) - Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) II Presidente;
d) Il Vice-Presidente vicario;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
g) II Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
h) Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dall'Assemblea;
i) Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall'Assemblea.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 12) - Assemblea dei Soci
- L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, in relazione agli argomenti all'Ordine del giorno.
- Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In sede di Assemblea Ordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di 3 (tre) deleghe per ogni associato presente; in sede di Assemblea Straordinaria è ammessa una sola delega per ogni associato presente.
- La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta.
- L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
- L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 13) - Funzionamento dell' Assemblea
- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea, Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;
- L'Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un segretario e due scrutatori scelti fra i soci presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche;
- Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione;
- L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega;
- L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
Art. 14) - Assemblea ordinaria
- L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l'Ordine del Giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
- Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a) Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
b) Eleggere ogni 3 (tre) anni il Consiglio Direttivo e le altre Cariche Sociali;
c) Deliberare in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Associativi;
d) Approvare i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo,
e) Approvare il Bilancio Consuntivo e la Relazione, sociale ed economica, redatti dal Consiglio Direttivo;
f) Deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione e su quelle proposte dai soci.
Art. 15) - Assemblea straordinaria
- L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) Modificazioni dello Statuto Sociale;
b) Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l'Ordine del Giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
Art. 16) - Consiglio direttivo
- L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.
- Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito Verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente e Il Vice Presidente Vicario. Possono nominare altresì Il Segretario e il Cassiere (tesoriere), che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, decadenza o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I consiglieri cosi eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.
- Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri.
- I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell'articolo precedente.
Art. 17) - Funzioni del Consiglio direttivo:
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni inerenti la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione ordinaria.
In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:
a) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte dei soci, alle attività dell'associazione;
b) l'esame delle domande di ammissione o dimissione dei soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
c) l'adozione di provvedimenti disciplinari;
d) la predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) la redazione del bilancio consuntivo, nonché della relazione sociale ed economica, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea;
f) la tenuta dei libri sociali;
g) la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, di un Direttore Generale, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, e la definizione delle relative funzioni. In tal caso egli partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
h) L'individuazione dei collaboratori dell'Associazione e la definizione degli eventuali compensi da attribuire agli stessi;
i) la convocazione delle Assemblee dei soci;
j) la redazione dei Regolamenti Interni;
k) Deliberare su tutte le questioni che interessano la Società ed i Soci.
Art. 18) - Presidente e Vicepresidente
- Il Presidente è il Legale Rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli può, sentito il Consiglio Direttivo:
a) Conferire e revocare Procure Speciali;
b) Nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'Ordinaria Amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Art. 19) - Responsabilità
- Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo sono responsabili in solido del buon andamento finanziario dell'Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate dall'Assemblea.
Art. 20) - Segretario e Tesoriere
- Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale;
- Il Tesoriere, o Cassiere, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
- Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche fra i non soci. Le due cariche possono anche essere assunte dalla medesima persona.
Art. 21) - Comitato esecutivo
- Il Comitato Esecutivo, se costituito, è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, ove nominato, ovvero da un quinto consigliere. Esso si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione per le quali il Presidente ritiene non necessaria la convocazione del Consiglio direttivo, e potrà avvalersi della collaborazione di Soci volontari in funzione di specifici incarichi.
Art. 22) - Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea dei Soci; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo con voto consultivo;
- I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal Consiglio Direttivo e verificano, con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci e, qualora rilevino irregolarità amministrative, debbono comunicarle per iscritto al Presidente della Società per i necessari provvedimenti.
- L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione;
- Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.
Art. 23) - Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea dei Soci; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. I probiviri vigilano sull'osservanza del presente statuto e degli eventuali Regolamenti Interni da parte degli associati, del consiglio direttivo e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dal Consiglio direttivo.
TITOLO IV: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO
Art. 24) - Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati occasionalmente per i soci;
c) dalla riscossione di corrispettivi specifici per attività individuali fornite occasionalmente dall'associazione ai propri soci;
d) dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da soci o terzi;
e) dall'utile delle eventuali iniziative commerciali intraprese per il finanziamento dell'attività associativa, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità, approvati dal C.D.
Art. 25) - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale;
b) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a Riserva;
c) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'Associazione; d) dalle Donazioni, lasciti e Successioni.
In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co 190, 1.23/12/1996 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
E' in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di Capitale.
Art. 26) - Esercizio Finanziario e Bilancio
- L'esercizio Finanziario dell'Associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il mese di Giugno di ogni anno il Consiglio direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il Bilancio Consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente ed un Bilancio di Previsione contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l'Associazione. Qualora tale Bilancio presenti delle Passività l'Assemblea delibera l'ammontare del Contributo Straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.
- In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
- I Bilanci debbono essere comunicati al Collegio dei Revisori, ove nominato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea dei soci e devono restare depositati nella sede dell'Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
- II Bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni.
Art. 27) - Gestione della Tesoreria
- I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale C/C sarà movimentato dal Presidente dal Vice Presidente, nonché dal Tesoriere, se nominato, cui spetta per delega l'amministrazione dell'Associazione.
TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI
Art. 28) - Assegnazione degli Incarichi e compensi
- Per l'organizzazione dell'Attività dell'Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzata, tra l'altro, al contenimento delle spese.
- Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, ferma restando la gratuità degli incarichi degli amministratori.
- Le cariche Associative sono onorifiche. Ai consiglieri e ai componenti degli altri Organi dell'Associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento del proprio incarico.
- Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionali in favore dell'Associazione, avrà diritto ad essere retribuito per quelle specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto per l'attività svolta quale consigliere.
Art. 29) - Sezioni Operative
- Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'Associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.
TITOLO VI: LIBRI SOCIALI
Art. 30) - Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
- il libro Soci;
- il libro verbali delle Assemblee;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge;
I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale.
Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.
I Libri dell'Associazione posso essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31) - Clausola Compromissoria
- I Soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi soci o nei confronti dell'Associazione. Di conseguenza essi si impegnano a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale competente per territorio su istanza della parte più diligente.
- La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro 15 giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato.
- Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo, in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. Sede dell'arbitrato sarà, il comune in cui ha sede l'Associazione.
- La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.
Art. 32) - Scioglimento dell'Associazione
- Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% dei presenti all'Assemblea;
- Lo scioglimento dell'Associazione potrà inoltre avvenire “ipso jure" per:
a) rinuncia alla qualifica di tutti i soci;
b) mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Art. 33) - Modalità di Liquidazione
- In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: L'Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo socio ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un Liquidatore del patrimonio dell'Associazione, Il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 25.
Art. 34) - Disposizioni finali
Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci ed è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pesaro in data 08/02/2012.